1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le norme di buona tecnica e di buone prassi, sono abrogati:
a) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ad esclusione dei titoli II, III, IV, V e VI, recanti norme di buona tecnica e di buone prassi;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, ad esclusione dei capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, recanti norme di buona tecnica e di buone prassi;
d) gli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, e la tabella allegata;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, ad esclusione dei capi II, III, IV, V, VI, VII, ad eccezione degli articoli 42 e 43, VIII e IX, recanti norme di buona tecnica e di buone prassi;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, e successive modificazioni, ad esclusione dei capi II, III, IV, V e VI, recanti norme di buona tecnica e di buone prassi;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, e successive modificazioni, ad esclusione dei capi II, III, IV e V, recanti norme di buona tecnica e di buone prassi;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni;
i) il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 settembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 9 ottobre 1958, e successive modificazioni;
l) il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1959, e successive modificazioni;
m) il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni;
n) il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
o) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
p) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni contenute nei titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, sono considerate norme di buona tecnica e di buone prassi.